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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

sulla base della legge di bilancio 2017 e della “manovrina”
- DA CONFEDILIZIA-

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione Irpef)
Oggetto dell’agevolazione
• Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
• Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici,  interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc. Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
• dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro
• dall’1.1.2018 = 48.000 euro Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
• dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50% in dieci quote annuali
• dall’1.1.2018 = 36% in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (detrazione Irpef)
Oggetto dell’agevolazione
• Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” 

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
• a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef)
• b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abi tazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a) Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
• dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50% in dieci quote annuali
• dall’ 1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie) in dieci quote annuali
• dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
• Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
• dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Importo massimo della detrazione
• dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro
• dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
• dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annuali
• dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annuali

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI (detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione
• Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Importo massimo della detrazione
• dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000
• dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie
Misura della detrazione (dall’imposta lorda)
• dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = 65%, in 10 quote annuali
• dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali

Cessione crediti ai fornitori
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.

La possibilità di cessione del credito da parte dei soggetti anzidetti è stata estesa (con la cosiddetta “manovrina”) alle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali nonché per quelli di cui al box sottostante, punti a) e b). Tale cessione può avvenire a favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi o a favore di altri soggetti privati. Le modalità per effettuare la cessione in questione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



 

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